Guanti da Lavoro

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Guanti da Lavoro

Introduzione

Nell’Unione Europea è fatto divieto di produrre, commercializzare, importare prodotti che non rispondano a criteri di sicurezza, criteri che presentano, nel caso specifico dei DPI, livelli diversi di attenzione. Sia a livello comunitario che a livello nazionale esiste una normativa dettagliata per quanto riguarda le caratteristiche...

Introduzione

Nell’Unione Europea è fatto divieto di produrre, commercializzare, importare prodotti che non rispondano a criteri di sicurezza, criteri che presentano, nel caso specifico dei DPI, livelli diversi di attenzione. Sia a livello comunitario che a livello nazionale esiste una normativa dettagliata per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche di sicurezza alle quali devono essere obbligatoriamente conformi, che rimandano a esami, test, controlli, ed eventuali certificazioni, a cura del fabbricante/importatore che è responsabile di quanto immesso, per primo,  sul mercato (responsabilità civile e penale).
Descrizione
I “guanti da lavoro” sono prodotti che ricadono negli obblighi stabiliti dalla Direttiva 89/686/CE relativa ai “Dispositivi di protezione individuali” DPI, recepita dal D.Lgs. 475 del 1992, e dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 (art. 79 e all.to VIII), con l’obbligo di  essere marcati CE.
Nella Direttiva 89/686/CE i DPI sono divisi in tre categorie, sulla base del livello di pericolosità dell’agente materiale che questi sono destinati a controllare e inibire. I guanti da lavoro sono DPI in quanto rappresentano una “protezione” finale tra il pericolo residuo (che non può essere eliminato) e il lavoratore; quindi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni d’impiego per cui sono destinati, chi li indossa possa normalmente svolgere l’attività che lo espone al pericolo, garantendone l’appropriata protezione al più alto livello possibile. Da un’analisi dei DPI presenti sul mercato e in relazione al loro utilizzo, i guanti da lavoro rientrano nella seconda o nella terza categoria. Per i prodotti rientranti in queste due categorie, è fatto obbligo per il fabbricante o l’importatore (prima della commercializzazione) di predisporre la documentazione tecnica di costruzione e richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE ad un Organismo notificato, con il quale si dichiara che il campione di prova del DPI è stato realizzato in conformità alla direttiva 89/686/CE.


Approfondimenti
I guanti da lavoro devono rispondere a requisiti di sicurezza, nella tipologia dei materiali, nella loro fabbricazione, così come indicato dai metodi di prova riportati nella norma tecnica EN 420:2004 “Guanti di protezione –Requisiti generali e metodi di prova”; nonché a quanto richiesto, in funzione dei diversi tipi di rischio, da norme tecniche specifiche indicate nella bibliografia della EN 420, al fine di essere marcati CE e marcati con specifici “pittogrammi” che indicano quale rischio salvaguardano. A tutto ciò si aggiunge l’obbligo di informare, formare e addestrare al corretto uso da riportare nella documentazione di accompagnamento al prodotto.
Normative tecniche di riferimento
Le norme tecniche più recenti riportate nella bibliografia della EN 420:2004 sono le seguenti:
EN 388:2004    Guanti per rischi meccanici
EN 374:2004    Guanti per rischi chimici
EN 407:2004 – EN 659:2004  Guanti per calore e fuoco
EN 511:2006    Guanti contro il freddo
EN 60903:2005   Guanti elettricamente isolanti
Scopo
Il marchio CE rappresenta  la garanzia che il prodotto è stato sottoposto, dal fabbricante o dal suo mandatario, alle procedure di attestazione di conformità previste per quel specifico prodotto dalla norma tecnica di riferimento.

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