Antinfortunistica

Informazioni

Speciali

Antinfortunistica Ci sono 75 prodotti.

Sotto-categorie

  • Abbigliamento da lavoro

    Possiamo considerare un Abito da lavoro innanzi tutto un abito che ci permette di svolgere al meglio una specifica attività lavorativa, certo, anche un abito a giacca è un abito da lavoro inteso come strumeto che migliora e ottimizza una determinata prestazione in ambito professionale. Diciamo allora che, quando ad un abito da lavoro noi aggiungiamo specifiche ed identificate particolarità, proprietà di resistenza o addirittura di protezione ecco a questo punto che un abito da lavoro diventa un abito Antinfortunistica.
    Aggiungiamo a questo punto una cosa importante: dal 24 dicembre 1992 sono entrate in vigore le norme, tramite  decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 della direttiva del Consiglio della Comunità Europea, relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE). Ai sensi delle nuove disposizioni, i dispositivi di protezione individuale (DPI), parliamo quindi anche degli abiti da lavoro antinfortunistica, devono corrispondere ai requisiti contenuti nell'allegato II della direttiva ed essere quindi provvisti del marchio di conformità CE.
    A complicare le cose (o a migliorarle in base a come vogliamo vederla) bisogna considerare quindi, non solo un aspetto meramente funzionale, ma anche uno di tipo legale, l’abbigliamento di antinfortunistica deve necessariamente possedere specifiche caratteristiche e queste caratteristiche devono venir certificate.
    La protezione sul lavoro non è più una scelta personale o del gruppo, ma un obbligo di legge per la quale se  ne decreta l’utilizzo, abbigliamento ad alta visibilità quindi (giacche e panciotti catarifrangenti) rientrano anch’essi nella tipologia di abbigliamento antinfortunistica
    La norma armonizzata UNI EN 340 "Abbigliamento di protezione - Requisiti generali" stabilisce quelle che sono le caratteristiche peculiari e distintive di ogni categoria di prodotto di protezione individuale. I "Requisiti Generali" relativi all'abbigliamento di protezione poste all'interno del contrassegno forniscono le specifiche indicazioni sul costruttore, taglia, manutenzione e caratteristiche di invecchiamento e limiti del capo.

  • Scarpe da Lavoro

    Per alcuni lavoratori, esiste un rischio più elevato di altri di essere esposti ad un infortunio. Per questo motivo, la legge prevede l’utilizzo di determinati dispositivi, studiati appositamente per limitare o evitare danni alla salute. Le scarpe antinfortunistiche rappresentano uno tra questi dispositivi, da scegliere secondo le proprie necessità e le normative di sicurezza in vigore.

  • Guanti da Lavoro

    Introduzione

    Nell’Unione Europea è fatto divieto di produrre, commercializzare, importare prodotti che non rispondano a criteri di sicurezza, criteri che presentano, nel caso specifico dei DPI, livelli diversi di attenzione. Sia a livello comunitario che a livello nazionale esiste una normativa dettagliata per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche di sicurezza alle quali devono essere obbligatoriamente conformi, che rimandano a esami, test, controlli, ed eventuali certificazioni, a cura del fabbricante/importatore che è responsabile di quanto immesso, per primo,  sul mercato (responsabilità civile e penale).
    Descrizione
    I “guanti da lavoro” sono prodotti che ricadono negli obblighi stabiliti dalla Direttiva 89/686/CE relativa ai “Dispositivi di protezione individuali” DPI, recepita dal D.Lgs. 475 del 1992, e dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 (art. 79 e all.to VIII), con l’obbligo di  essere marcati CE.
    Nella Direttiva 89/686/CE i DPI sono divisi in tre categorie, sulla base del livello di pericolosità dell’agente materiale che questi sono destinati a controllare e inibire. I guanti da lavoro sono DPI in quanto rappresentano una “protezione” finale tra il pericolo residuo (che non può essere eliminato) e il lavoratore; quindi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni d’impiego per cui sono destinati, chi li indossa possa normalmente svolgere l’attività che lo espone al pericolo, garantendone l’appropriata protezione al più alto livello possibile. Da un’analisi dei DPI presenti sul mercato e in relazione al loro utilizzo, i guanti da lavoro rientrano nella seconda o nella terza categoria. Per i prodotti rientranti in queste due categorie, è fatto obbligo per il fabbricante o l’importatore (prima della commercializzazione) di predisporre la documentazione tecnica di costruzione e richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE ad un Organismo notificato, con il quale si dichiara che il campione di prova del DPI è stato realizzato in conformità alla direttiva 89/686/CE.


    Approfondimenti
    I guanti da lavoro devono rispondere a requisiti di sicurezza, nella tipologia dei materiali, nella loro fabbricazione, così come indicato dai metodi di prova riportati nella norma tecnica EN 420:2004 “Guanti di protezione –Requisiti generali e metodi di prova”; nonché a quanto richiesto, in funzione dei diversi tipi di rischio, da norme tecniche specifiche indicate nella bibliografia della EN 420, al fine di essere marcati CE e marcati con specifici “pittogrammi” che indicano quale rischio salvaguardano. A tutto ciò si aggiunge l’obbligo di informare, formare e addestrare al corretto uso da riportare nella documentazione di accompagnamento al prodotto.
    Normative tecniche di riferimento
    Le norme tecniche più recenti riportate nella bibliografia della EN 420:2004 sono le seguenti:
    EN 388:2004    Guanti per rischi meccanici
    EN 374:2004    Guanti per rischi chimici
    EN 407:2004 – EN 659:2004  Guanti per calore e fuoco
    EN 511:2006    Guanti contro il freddo
    EN 60903:2005   Guanti elettricamente isolanti
    Scopo
    Il marchio CE rappresenta  la garanzia che il prodotto è stato sottoposto, dal fabbricante o dal suo mandatario, alle procedure di attestazione di conformità previste per quel specifico prodotto dalla norma tecnica di riferimento.

  • Dispositivi Anticaduta
  • Primo Soccorso
    L'articolo 45 del D.Lgs. 81/08,  facendo riferimento al decreto 388 del 2003, determina il contenuto cassetta pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso; questo divide le aziende in tre gruppi A, B e C classificate per: tipologia attività svolta, numero di lavoratori e fattori di rischio.

    Aziende del Gruppo A
    Aziende della seguente tipologia: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, estrazioni di minerali, lavori in sotterranei, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni. Oppure aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a 4 o facenti parti del comparto agricoltura.
     
    Aziende del Gruppo B
    Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
     
    Aziende del Gruppo C
    Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
     
    Secondo quanto stabilito dal decreto 388 03 le aziende del gruppo A e B devo essere organizzare il pronto soccorso in modo che ogni luogo di lavoro abbia la propria cassetta pronto soccorso in luogo facilmente accessibile e ben segnalata. Deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.
     
    Le aziende del gruppo C devono organizzare il primo soccorso garantendo un pcchetto di medicazione tenuto presso ciascun luogo di lavoro, facilmente accessibile e ben segnalato. Inoltre, deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.

    Le cassette di pronto soccorso non sono necessarie solamente nei locali aziendali ma è necessario utilizzare anche la cassetta pronto soccorso per auto. All’interno dei veicoli aziendali la cassetta di primo soccorso deve avere lo stesso contenuto delle cassette primo soccorso per aziende del gruppo C. E’ bene che il contenitore della cassetta prontosoccorso per i veicoli aziendali abbia un contenitore morbido per attutire meglio gli urti duranti gli spostamenti del veicolo.
     
     Per chiarezza riportimo gli articoli del D.Lgs 81/08 sopracitati.
     
    Articolo 45 - Primo soccorso
     
    1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
     
    2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
     
    3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
  • Protezione degli Occhi

    PROTEZIONE

    • EN 166 Protezione personale degli occhi – SpecificheEN 169 Protezione personale degli occhi – Filtri per la saldatura e tecniche connesse
      • EN 167 Protezione personale degli occhi – Metodi di prova ottici
      • EN 168 Protezione personale degli occhi – Metodi di prova non ottici
    • EN 170 Protezione personale degli occhi – Filtri ultravioletti (UV)
    • EN 171 Protezione personale degli occhi – Filtri infrarossi (IR)
    • EN 172 Protezione personale degli occhi – Filtri solari per uso industriale
    • EN 175 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
    • EN 379 Protezione personale degli occhi – Specifiche per filtri di saldatura automatici
    • EN 1731 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete


    LASER

    • EN 207 Protezione personale degli occhi – Filtri e protettori dell’occhio contro radiazioni laser (protettori dell’occhio per laser)
    • EN 208 Protezione personale degli occhi – Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazioni laser)

     

  • Protezione dell' udito

    La norma europea EN352 è divisa in più parti. Ogni parte della norma è applicabile a dei tipi specifici di protezione:

    Le norme EN352-1EN352-2EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari e delle cuffie montate su elmetti da cantiere.

    Esse stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, di progettazione e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi relativi alla marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore

    Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di riduzione acustica delle cuffie, misurate conformemente all’EN 24869-1: 1992, e definiscono un livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma.

  • Protezione della Testa
  • Protezione delle Vie...

    Nel quadro della Legislazione Europea, tutti i tipi di Dispositivi per la Protezione delle Vie Respiratorie devono essere collaudati e certificati. Le Norme Europee (EN), che definiscono nel dettaglio i requisiti di prestazione ed i metodi di collaudo, sono state formulate per quasi ogni tipo di dispositivo e si riferiscono specificatamente ad un dato tipo di dispositivo.
    Questa sezione illustra nel dettaglio le attuali Norme EN relative alla gamma 3M dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.

    Terminologia Utile:

    • Facciale – un dispositivo che copre naso e bocca.
    • Semimaschera – un dispositivo che copre naso, bocca e possibilmente mento.
    • Maschera a pieno facciale – un dispositivo che copre occhi, naso, bocca e possibilmente mento.
    • Respiratori a Pressione Negativa – respiratori che sfruttano la potenza polmonare per prelevare aria contaminata dall’atmosfera e depurarla attraverso un filtro.
    • Sistemi a Ventilazione Assistita – sistemi che utilizzano un motore elettrico ventilato per prelevare aria contaminata dall’atmosfera, farla passare attraverso un filtro e insufflarla pulita all’interno del facciale.
    • Sistemi ad Aria Compressa – sistemi che forniscono aria pulita di qualità respirabile da una fonte indipendente direttamente al facciale.
  • Borse Zaini Sacche...
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